Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali;

        Visto il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

        Visto l'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 7.
(Copertura finanziaria).
Articolo 7.
(Copertura finanziaria).
        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.030 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:         1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.040,550 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
            a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;             a) identica;

Pag. 32-33
            b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;             b) identica;
            c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.             c) quanto a 14,550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
             c-bis) quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 settembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Identico.